Il nostro Statuto

                                                                          A r t.   1

 

L’Accademia Archeologica Italiana (in sigla Ac.A.I.) trae le sue origini programmatiche dalle iniziative di antichità e belle arti promosse a Torino nel 1832 da S.M. Carlo Alberto, Re di Sardegna e da successive concrete manifestazioni fra Piemonte e Lazio. L’attuale struttura, adeguata ai tempi moderni e con la rinuncia a caratteristiche ormai anacronistiche, si riallaccia all’Ente Teatro Antico (attivo a Torino tra il 1952 e il 1956) e all’Accademia Archeologica e Museo (operante dal 1957 al 1961), mentre la denominazione odierna e definitiva fu adottata nel 1962. In seguito, in uno con il trasferimento della sede in Roma nel 1968, venne adottato un regolamento interno mai trasformato in statuto. Oggi l’Accademia, dopo il passaggio della sede in Genova avvenuto nel 1996, si configura come una Istituzione indipendente, apolitica, apartitica e senza scopo di lucro.

 

                                                                          A r t.   2

 

Scopo dell’Accademia è la promozione, la divulgazione e la realizzazione di studi, ricerche, relazioni, pubblicazioni e manifestazioni –anche a carattere didattico – improntati alla migliore espressione della cultura contemporanea nel rispetto delle tradizioni. Cura inoltre la ricerca, la conservazione di monumenti e reperti, la costituzione al suo interno di raccolte museali specializzate, di una biblioteca, di un medagliere, di una quadreria e di quant’altro il Consiglio Direttivo ritenga utile e positivo per l’attuazione delle finalità dell’Istituzione.

Il Consiglio Direttivo può concedere il patrocinio morale dell’Accademia a manifestazioni culturali e pubblicazioni che abbiano attinenza con i suoi scopi o riguardino l’attività degli Accademici.

 

 

                                                                          A r t.   3   (omissis)

 

 

                                                                        A r t.   4

 

I membri si dividono in due categorie:

  • membri costituenti le cinque Classi del “Corpo Accademico”
  • membri costituenti la categoria degli “Accademici Benemeriti”

I membri costituenti il Corpo Accademico si suddividono a loro volta in quattro categorie di Accademici, denominati rispettivamente Corrispondenti (nazionali ed esteri), Esperti, Effettivi ed Onorari, i quali, a seconda delle specifiche specializzazioni, sono ripartiti in cinque Classi dedicate alla discipline storico-giuridiche, archeologiche, artistiche, scientifiche e letterarie, mentre rispetto alla precedente suddivisione è soppressa la Classe di discipline teatrali, i cui componenti superstiti sono trasferiti, con la qualifica e l’anzianità acquisite, in quella di discipline artistiche.

 

 

                                                                        A r t.   5

 

In aggiunta al suddetto “Corpo Accademico” è costituita una sesta categoria di membri, i cui componenti si denominano “Accademici Benemeriti” e che riunisce quanti, pur non possedendo i requisiti per essere ammessi in una delle predette categorie o non desiderando impegnarsi attivamente nei programmi dell’Accademia, ne condividono e ne apprezzano le finalità.

Possono essere nominati Accademici Benemeriti coloro i quali concorrono all’attività dell’Istituzione mediante una donazione “una tantum” sia di carattere economico che rivolta all’incremento delle raccolte (biblioteca, medagliere, quadreria, ecc.) patrocinate dall’Accademia medesima.

Gli Accademici Benemeriti debbono suffragare la loro candidatura con la presentazione di un curriculum-vitae e godono dei medesimi privilegi riservati alle altre categorie, essendo membri dell’Istituzione a tutti gli effetti.

La qualifica di “Accademico Benemerito” può essere conferita anche a chi è già membro dell’Istituzione in altra Classe: in tal caso l’interessato cumula le due distinzioni e mantiene l’anzianità derivatagli dalla prima ammissione.

 

 

 

 

 

 

                                                                         A r t.   6

 

L’ingresso nell’Accademia è riservato a persone che abbiano acquisito concrete e documentate benemerenze nel mondo della cultura. Sulla base del curriculum-vitae presentato il Consiglio Direttivo stabilisce la Classe e la categoria in cui inserire il nuovo Accademico, se di nazionalità italiana, mentre per i non italiani si procederà sempre all’attribuzione della qualifica di Corrispondente Estero, salvo coloro i quali saranno nominati Accademici Onorari.

Agli Accademici e agli aspiranti tali è tassativamente vietato il possesso e l’uso di titoli accademici e cavallereschi non riconosciuti dalle vigenti leggi italiane (o, se esteri, dalle leggi delle loro Nazioni di origine o di appartenenza), così come di qualifiche nobiliari provenienti da fonti illegittime o, comunque, non storicamente sostenibili.

A nomina avvenuta, ad ogni Accademico è rilasciata una lettera-patente che testifica l’appartenenza all’Istituzione.

 

 

                                                                        A r t.   7

 

Ogni  proposte di nomina degli Accademici deve essere avanzata  da due membri dell’Accademia, che la controfirmano: pertanto sono escluse le autocandidature.  Il Presidente, udito il parere del Consiglio Direttivo, ufficializza la nomina e demanda al Segretario Generale l’incombenza di darne comunicazione all’interessato,  con l’invio del diploma.

Periodicamente e secondo le esigenze l’Accademia indice una riunione dei suoi membri denominata “Tornata pubblica a Classi riunite”, nel corso della quale il Presidente presenta una relazione dell’attività svolta e i programmi per il futuro. Nella stessa occasione si procede alla proclamazione dei nuovi Accademici ed alla commemorazione di quelli eventualmente scomparsi nel corso dell’anno precedente (sempre che ne sia pervenuta notizia).

 

 

                                                                        A r t.   8

 

Organo esecutivo dell’Accademia è il Consiglio Direttivo, che si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, dietro convocazione del Presidente. Si riunisce altresì in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre degli altri suoi componenti.

 

 

                                                                        A r t.   9

 

Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, da un Vice Presidente, da un Segretario Generale, da un Cancelliere e da un Tesoriere. I Segretari di Classe, uno o più per ciascuna disciplina, non ne fanno automaticamente parte ma possono essere invitati dal Presidente a partecipare alle riunioni con diritto di voto qualora si debbano discutere argomenti  riguardanti specificatamente le singole Classi da essi rappresentate.

 

 

                                                                        A r t.   10

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell’Istituzione. Ad esso spetta la rappresentanza legale dell’Accademia, la rappresentanza giudiziale e di fronte a terzi, senza limitazione alcuna.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle suddette mansioni e lo sostituisce in caso di impedimento.

Il Segretario Generale ha la responsabilità della segreteria e controfirma le nomine dei nuovi Accademici, così come tutti gli altri atti emessi dal Presidente.

Il Cancelliere provvede alla tenuta dell’Albo degli Accademici e al suo aggiornamento, oltre ad istruire le pratiche per le ammissioni e, eventualmente, per le cancellazioni.

Il Tesoriere ha l’incarico di contabilizzare su un apposito registro tutte le entrate e le uscite dell’Accademia.

I Segretari di Classe rappresentano la loro Classe presso il Consiglio Direttivo, facendosi portavoce di eventuali istanze.

 

 

                                                                          A r t.   11

 

Le cariche in seno al Consiglio Direttivo hanno durata a tempo indeterminato e sono gratuite.

I membri del Consiglio Direttivo decadono dal loro incarico, oltre che per dimissioni o decesso, per effetto di una deliberazione giustificata da gravi e fondati motivi, assunta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio stesso, esclusi quelli oggetto dell’eventuale provvedimento.

Nel caso si rendano vacanti uno o più incarichi nel  Consiglio Direttivo, il medesimo  provvede, per cooptazione, a designare i nuovi componenti in sostituzione di quelli dimissionari, deceduti o estromessi, scegliendoli fra gli Accademici già nominati, senza distinzione della Classe di appartenenza.

Egualmente, spetta al Consiglio designare i singoli Segretari di Classe, il cui mandato ha la durata di due anni e può essere eventualmente rinnovato. I collaboratori di Segreteria sono invece scelti autonomamente dal Presidente e il loro incarico termina nel momento in cui si esaurisce il compito loro affidato.

 

 

                                                                          A r t.   12

 

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio Direttivo:

  • decide ed attua gli interventi che realizzano lo scopo istituzionale dell’Accademia;
  • reperisce i mezzi necessari per la vita dell’Istituzione;
  • nomina eventuali commissioni e designa singoli Accademici cui affidare compiti speciali o lo studio di determinati problemi;
  • stabilisce relazioni di collaborazione ed interscambio con altre Istituzioni nazionali ed estere, delegando il Presidente a sottoscrivere eventuali trattati a questo proposito;
  • delega suoi componenti oppure Accademici appartenenti alle diverse Classi per rappresentare l’Accademia in occasione di manifestazioni culturali ritenute valide e meritevoli.

Le riunioni e le delibere del Consiglio Direttivo debbono risultare dai processi verbali che, redatti dal Segretario Generale (o, in sua assenza, da altra persona designata dal Presidente), sono trascritti nell’apposito libro dei verbali delle riunioni consiliari e sottoscritti dal Presidente e dallo stesso Segretario Generale.

 

 

                                                                            A r t.   13

 

Le modificazioni dello statuto riguardanti questioni fondamentali sono decise dal Consiglio Direttivo con deliberazione adottata a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non si ricorre invece ad una delibera per semplici variazioni di carattere linguistico o sintattico, che non alterino le disposizioni contenute nei singoli articoli.

 

 

                                                                            A r t.   14

 

Il patrimonio dell’Accademia è costituito dalle somme accantonate, non che da eventuali donazioni, lasciti, beni che, per acquisto o per altro titolo, vengono in legittimo possesso della medesima.